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COMUNICATO STAMPA FIR – FASI FINALI PERONI TOP10 E FINALE SERIE A FEMMINILE

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TMO, HIA E CITING COMMISIONER PER LE FASI FINALI MASCHILI E LA FINALE FEMMINILE
  • Istituita la figura del Citing Commissioner per le semifinali di Peroni Top10 e le Finali di Peroni Top10 e Serie A Femminile
  • Primo utilizzo del Television Match Officer nella Finale di Serie A Femminile
  • Definite le procedure e le tempistiche dei processi di citazione
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    Roma – Il movimento rugbistico italiano muoverà un nuovo passo verso la piena parità di genere in occasione del doppio appuntamento con le Finali scudetto del 28 maggio al “Lanfranchi” di Parma, quando si assegneranno i titoli di Campione d’Italia Femminile (ore 14.30, diretta Federugby.it) e di Campione d’Italia Peroni Top10 (ore 17.30, diretta Rai Sport).

    Dopo aver varato al giro di boa della stagione maschile una storica implementazione del TMO e dell’HIA nel massimo campionato maschile, in coerenza con i principi della Riunione di Verona del giugno 2021 e l’inserimento del Peroni Top10 nell’alto livello federale, entrambi gli incontri per il titolo 2022 offriranno al gruppo di ufficiali di gara la possibilità di avvalersi del Television Match Official e degli strumenti di tutela del player welfare di atlete e atleti in rapporto all’identificazione di potenziali traumi cranici, allineando le due massime competizioni nazionali agli standard internazionali.

     
    La Federazione Italiana Rugby ha contestualmente definito l’istituzione della figura del Citing Commissioner per le semifinali e la Finale del Campionato Italiano Peroni Top10 e, per la prima volta, per la Finale del Campionato Italiano di Serie A Femminile, offrendo un ulteriore strumento di controllo e rispetto dei valori del gioco alla giustizia sportiva, anche qui in coerenza con quanto previsto sul fronte internazionale. 
     
    Il Citing Commissioner potrà intervenire nel citare uno o più atleti secondo quanto previsto e disciplinato dall’art. 27 comma 1dalla lettera k) alla lettera y) e comma 2 del Regolamento di Giustizia Federale. 
     
    Più specificamente, al fine di prevedere la conclusione dei gradi di giudizio sportivo entro la successiva partita, le materie di competenza del Giudice Sportivo correlate all’intervento del Citing Commissioner si svolgeranno con queste modalità e in questi termini:
  • Il citing commissioner potrà citare un giocatore per ogni atto di “antigioco” che a suo parere avrebbe giustificato l’espulsione definitiva del giocatore (cartellino rosso) e comunque non rilevato o rilevato non correttamente dall’arbitro e/o assistente arbitrale/TMO. Il Citing commissioner potrà citare un giocatore per atti di “antigioco” per il quale è stato temporaneamente espulso (cartellino giallo) da parte dell’arbitro.
  • Il citing commissioner potrà ricevere, nelle 24 ore successive al termine della gara, eventuali segnalazioni di un atto o atti di “antigioco” compiuto da un giocatore da parte dell’accompagnatore delle società coinvolte nella partita.
  • Il citing commissioner provvederà all’effettuazione dell’eventuale citazione inviando un modulo predisposto, unitamente alle immagini dell’atto/i di “antigioco” alla Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale entro le ore 12:00 del lunedì successivo alla partita disputata (entro il martedì per la gara giocata di domenica).
  • Successivamente alla trasmissione della citazione alla Segreteria del GSN, lo stesso informerà, a mezzo PEC, la società del giocatore oggetto della citazione assegnando un termine perentorio di 24 ore per la predisposizione e il deposito delle difese e di quanto necessario per istruire il procedimento. La memoria a difesa sarà inviata alla Segreteria del GSN dalla società del tesserato citato a mezzo PEC. 
  • Il procedimento si conclude con la decisione motivata pubblicata nell’omologazione risultati gare da parte del Giudice Sportivo Nazionale entro le ore 18:00 del mercoledì (giovedì se la gara è disputata di domenica) successivo alla disputa degli incontri di semifinale e finale del Campionato TOP10 e Serie A femminile.
  • Gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Corte Sportiva d’Appello, a pena di irricevibilità, entro le 14:00 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il provvedimento che si intende impugnare con contestuale versamento della tassa reclamo prevista. La Corte Sportiva di Appello assume la decisione entro le ore 24 del giorno successivo alla proposizione del ricorso. La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.