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Comunicato del G.S. Nazionale

Arbitri |

In ottemperanza al disposto dell’art. 90 Reg. di Giustizia e alla Delibera Federale n. 66/2008 del 18/6/2008, valida per tutte le stagioni sportive, si precisano di seguito le date di termine dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2008/2009:

30 maggio 2009 per il Campionato Super 10;
30 Maggio 2009 per il Campionato di Serie A Maschile;
24 Maggio 2009 per il Campionato di Serie B;
29 maggio 2009 per il Campionato U19;
31 Maggio 2009 per il Campionato Femminile;
21 Giugno 2009 per il campionato Serie C.

Ai sensi dell’art. 90 del Reg. di Giustizia, sono sospese le sanzioni di squalifica dal giorno successivo della fine del Campionato (qualunque sia la categoria) sino al giorno prima dell’inizio del campionato (qualunque sia la categoria) a cui il sanzionato tesserato può partecipare.

Si ribadisce che la sospensione della esecutività delle sanzioni nel periodo di inattività agonistica, non si applica alla interdizione subordinatamente alla continuità del tesseramento.

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In ottemperanza al disposto dell’art. 90 Reg. di Giustizia e alla Delibera Federale n. 66/2008 del 18/6/2008, valida per tutte le stagioni sportive, si precisano di seguito le date di termine dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2008/2009:

30 maggio 2009 per il Campionato Super 10;
30 Maggio 2009 per il Campionato di Serie A Maschile;
24 Maggio 2009 per il Campionato di Serie B;
29 maggio 2009 per il Campionato U19;
31 Maggio 2009 per il Campionato Femminile;
21 Giugno 2009 per il campionato Serie C.

Ai sensi dell’art. 90 del Reg. di Giustizia, sono sospese le sanzioni di squalifica dal giorno successivo della fine del Campionato (qualunque sia la categoria) sino al giorno prima dell’inizio del campionato (qualunque sia la categoria) a cui il sanzionato tesserato può partecipare.

Si ribadisce che la sospensione della esecutività delle sanzioni nel periodo di inattività agonistica, non si applica alla interdizione subordinatamente alla continuità del tesseramento.