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BONUS COLLABORATORI SPORTIVI – DECRETO SOSTEGNI

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Dal “decreto Sostegni” in arrivo nuovi contributi per i collaboratori sportivi: individuate tre fasce, gli aiuti andranno da 1.200 a 3.600 euro.

Tra le misure adottate dal decreto legge c.d. “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021 n.41) viene riconfermato il bonus ai collaboratori sportivi inquadrati nel regime dei compensi di cui all’art.67 co.1 lett.m) T.U.I.R. con un nuovo stanziamento di 350 milioni di euro per l’anno 2021. Se i requisiti per beneficiare dell’indennità onnicomprensiva e le modalità di erogazione non si discostano dai provvedimenti precedentemente adottati, due sono invece le importanti novità da segnalare:

  • il bonus non è legato ad alcuna mensilità e, per ora, deve considerarsi una tantum per l’anno 2021;
  • l’importo non è fisso ma variabile e viene determinato in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 come segue:
  • 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro
  • 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
  • 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.
  • Il bonus come in precedenza sarà erogato da Sport e Salute s.p.a. con le consuete modalità:

    I soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi di almeno una indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare dell’indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all’atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all’Agenzia delle Entrate.

    L’ammontare del bonus non concorre alla formazione del reddito.