©2023 Federazione Italiana Rugby

Torna indietro

Protocollo Traumi Cronici Commotivi

News |

IDONEITÀ FISICO – SPORTIVA
( Regolamento sanitario art. 7)

Le Società sono tenute all’osservanza del Regolamento Sanitario Federale per quanto attiene l’accertamento dell’idoneità fisico-sportiva.
(Regolamento pubblicato sul sito federale
www.federugby.it alla pagina regolamenti federali)

Ai fini e per gli effetti del D.M. 18.2.1982 sono da considerare agonisti gli atleti dai 12 ai 42 anni.

La pratica dell’attività rugbystica termina al compimento del 42° anno di età, con possibilità di concludere la stagione sportiva in corso.

Il certificato di idoneità agonistica e il certificato di buona salute, che ha validità annuale dalla data del rilascio, ed il certificato dell’avvenuta vaccinazione anti-tetanica, vanno conservati agli atti della Società. In caso di trasferimento del giocatore essi vanno consegnati insieme al nulla-osta alla nuova Società. Il Presidente della Società che riceve il giocatore deve accertarsi della validità del certificato di idoneità di cui diventa responsabile a tutti gli effetti.

Il Presidente di una Società, apponendo la propria firma sul tabulato o sui modelli di nuovo tesseramento, si assume ogni responsabilità circa il rispetto delle disposizioni sopraindicate.

TRAUMA COMMOTIVO

La F.I.R. recepisce quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento dell’I.R.B. in merito al giocatore che vada incontro a traumi commotivi.
In presenza di trauma al giocatore che presenti uno o più dei seguenti sintomi: perdita della memoria, perdita di coscienza, stato confusionale e/o disorientamento tempore-spaziale, vertigini o instabilità, vomito, diplopia, l’arbitro dovrà:

1. su richiesta del medico di campo, oppure a suo insindacabile giudizio, far allontanare dal campo l’infortunato che dovrà essere trasferito ad un centro Ospedaliero per gli accertamenti del caso;

2. inoltre, al termine della gara, informare l’accompagnatore della squadra su quanto riporterà nel referto, relativamente agli infortuni da trauma commotivo ad un suo giocatore.

La società in presenza di trauma commotivo ad un suo giocatore, dovrà il primo giorno lavorativo dopo l’incontro, comunicare a mezzo telegramma o via fax all’Ufficio del Giudice Sportivo competente all’omologazione della gara, le generalità dell’infortunato, del medico che ha riscontrato il trauma e dell’accompagnatore della squadra.

Il giocatore che abbia subito un trauma commotivo sarà sospeso dal medico federale dall’attività per almeno tre settimane (non dovrà pertanto prendere parte né ad allenamenti né a gare).

Il giocatore potrà essere riammesso all’attività solamente dopo tale termine e dopo essersi sottoposto ad un controllo clinico-neurologico appropriato che ne abbia attestato la guarigione.

Il medico federale revocherà il provvedimento di sospensione solamente dopo la decorrenza di almeno tre settimane e dopo aver ricevuto via fax copia del certificato di guarigione.

PROTOCOLLO TRAUMI CRONICI COMMOTIVI

Dopo i primi mesi della nuova stagione sportiva, sentite le esigenze dei Comitati Regionali di istituire un protocollo di condotta per la gestione dei traumi cranici commotivi che si verificano durante l’attività regionale, il Medico Federale e la Commissione Medica Federale nella sua unanimità hanno stabilito le seguenti procedure che dovranno essere adottate dai Comitati Regionali al fine di addivenire ad una documentazione completa, semplificando e snellendo i tempi lavorativi.

Dopo i primi mesi della nuova stagione sportiva, sentite le esigenze dei Comitati Regionali di istituire un protocollo di condotta per la gestione dei traumi cranici commotivi che si verificano durante l’attività regionale, il Medico Federale e la Commissione Medica Federale nella sua unanimità hanno stabilito le seguenti procedure che dovranno essere adottate dai Comitati Regionali al fine di addivenire ad una documentazione completa, semplificando e snellendo i tempi lavorativi:


1
.
Per le Società per le gare dei Campionati Regionali – far pervenire entro le 24 ore successive all’infortunio al Comitato Regionale di competenza la segnalazione dell’infortunio con allegato, nel caso in cui l’atleta traumatizzato sia stato portato in ospedale, il certificato di pronto soccorso e/o qualsiasi altro tipo di accertamento clinico effettuato dall’atleta successivamente all’incontro

E’ necessario, inoltre, che le relazioni cliniche dei medici di campo siano le più dettagliate possibili sulle condizioni degli atleti infortunati e sulla sintomatologia verificatasi al momento del trauma.

2
.
Per i Comitati Regionali – nel caso in cui la documentazione sanitaria sia incompleta richiedere direttamente le certificazioni mancanti alle Società (e/o ai medici di campo), quindi inoltrare il tutto solo ed esclusivamente dopo aver completato la raccolta della documentazione necessaria, al Medico Federale preferibilmente via e-mail all’indirizzo: medicofederale@federugby.it o in alternativa a mezzo fax al n°06.45213172. Lo stesso, valutata la documentazione inviata, predisporrà l’eventuale sospensione cautelativa dell’atleta dall’attività sportiva.

3
.    
Per gli atleti sospesi cautelativamente per trauma cranico commotivo dal Medico Federale è stato predisposto un programma informatico dell’AS 400 che prevede la registrazione delle sospensioni cautelative. Ogni Comitato Regionale, dopo aver ricevuto informativa dall’Ufficio di segreteria della Commissione Medica Federale, deve di inserire i dati relativi agli atleti sospesi, in modo che dal sistema informatico venga effettuato automaticamente il controllo sulle presenze.

SOSTITUZIONE TEMPORANEA
(IRB regola n. 3 .10 comma A)

Per ferita sanguinante. Quando un giocatore lascia l’area di gioco per far controllare una ferita sanguinante, oppure per farsi medicare una ferita aperta, può essere rimpiazzato temporaneamente.
Se il giocatore che è stato rimpiazzato temporaneamente non rientra nel campo di gioco entro 15 minuti (di tempo effettivo) dopo aver lasciato l’aerea di gioco, il rimpiazzo diventa definitivo ed il giocatore rimpiazzato non può rientrare in campo di gioco.

NORME SPORTIVE  ANTI – DOPING
(pubblicato sul sito: www.coni.it/antidoping)

Le Norme Sportive Antidoping, adottate dal C.O.N.I. – N.A.D.O., sono le uniche regole antidoping nell’ambito dell’ordinamento sportivo italiano. Analogamente ai regolamenti di gara, sono norme che concorrono a disciplinare le situazioni in cui si svolge l’attività sportiva.  Gli affiliati, i tesserati, ivi compresi gli Atleti Minori, con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato, per questi ultimi da parte dell’esercente la potestà genitoriale, accettano queste Norme per partecipare all’attività sportiva.
Le Norme Sportive Antidoping italiane sono altresì cogenti per tutti gli Atleti italiani non tesserati alle FSN o alle DSA, ma inseriti nell’RTP ovvero per tutti quei soggetti sui quali il CONI-NADO ha giurisdizione.

In ottemperanza alle normative internazionali sull’anti-doping, la F.I.R. ha recepito totalmente le disposizioni emanate in materia dal CONI, a cui le società dovranno attenersi, ed intensificherà nella Stagione sportiva 2009/2010 i controlli sui tesserati.

PROTOCOLLO DI CONDOTTA

Il C.F. intende sensibilizzare l’attenzione delle Società affiliate sul rischio dall’assunzione indiscriminata di sostanze farmacologiche.
Si può infatti verificare il caso che tesserati giocatori siano nella necessità di doversi sottoporre a terapia farmacologica, ricorrendo talvolta all’auto-prescrizione, assumendo farmaci di cui non si valuta o non si conosce il principio attivo, sottoponendosi al rischio di assumere, anche inconsapevolmente, sostanze vietate.
Al riguardo, al fine di evitare che tesserati giocatori assumano inconsapevolmente, farmaci di cui non si conosce il principio attivo, si richiama l’attenzione di tutti a verificarne la tossicità.

(elenco Liste sostanze e metodi proibiti pubblicato sul sito: www.coni.it/antidoping )

Al fine di tutelare l’integrità psico-fisica dei tesserati giocatori, di salvaguardare la loro integrità morale unitamente a quella delle Società, nonché di dettare norme di comportamento uniformi, la F.I.R. – raccomandando la massima vigilanza – ha inteso emanare il seguente  PROTOCOLLO DI CONDOTTA :

1. al momento del tesseramento  o del rinnovo del tesseramento, la Società è tenuta a richiedere ed il giocatore a rilasciare una autocertificazione secondo il modello pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale, attestante l’eventuale assunzione di sostanze negli ultimi due mesi. Tale autocertificazione dovrà essere conservata – a cura del Presidente della Società – agli atti della Società, unitamente alla certificazione di idoneità e alla scheda di vaccinazione antitetanica;

2. devono essere inoltre tempestivamente comunicate dal giocatore alla Società, nel corso della Stagione Sportiva – con autocertificazione  o con certificato medico, ogni assunzione di farmaco a scopo terapeutico. Tale documentazione a cura del Presidente della Società dovrà essere conservata agli atti della Società;

3. per gli atleti che con patologie mediche documentate che necessitano l’uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito devono attenersi a quanto disposto nel Disciplinare per l’esenzione a fini terapeutici (pubblicato sul sito www.coni.it/antidoping);

4. nel caso di controllo anti-doping, il medico della Società è in ogni caso, tenuto a dichiarare preventivamente – anche a mezzo di certificazione prodotta dal Dirigente accompagnatore  – alla Autorità deputata al controllo se il tesserato sorteggiato per il controllo anti-doping ha assunto farmaci sottoposti a restrizione d’uso. In ogni caso dovrà essere fatta preventiva dichiarazione alla Autorità deputata al controllo, delle comunicazioni precedentemente notificate all’Ufficio del Medico Federale (vedi punto 3).

5. contestualmente all’invio della documentazione relativa al tesseramento o al suo rinnovo, la società deve inviare la dichiarazione firmata dal tesserato di presa visione ed accettazione dell’informativa e delle normative statuali sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della “partecipazione all’attività sportiva” (mod 3/09)

IL MEDICO FEDERALE È A DISPOSIZIONE DEI MEDICI SOCIALI O DI CHIUNQUE SIA INTERESSATO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI CONDOTTA.

DISCIPLINARE PER L’ESENZIONE A FINI TERAPEUTIC

Le richieste di esenzioni ai fini terapeutici (mod. F83_0) devono essere presentate per raccomandata a/r all’Ufficio Procura Antidoping del CONI (Stadio Olimpico – Curva Sud – Gate 23 – II° piano – 00194 ROMA) attenendosi al “Disciplinare concernente l’organizzazione e funzionamento del Comitato per l’Esenzione ai fini terapeutici (C.E.F.T.) e l’uso terapeutico di sostanze e metodi proibiti” contenute nel documento “Norme sportive antidoping” e a quanto previsto dal “Dispositivo Attuativo RTP & Whereabouts” .

Per tutto ciò che concerne la materia antidoping ci si riporta integralmente  ai regolamenti e alla relativa modulistica che sono pubblicati sul sito del CONI www.coni.it/antidoping.

A chiarimento delle normative sopra riportate, il Settore Antidoping Federale emanerà una apposita circolare a tutte le società partecipanti ai Campionati.

ASSICURAZIONE
(la modulistica è pubblicata sul sito federale)

La Federazione ha stipulato una convenzione infortuni con la REALE MUTUA ASSICURAZIONI (fornitore ufficiale della FIR).

La polizza assicurativa, la modulistica e le istruzioni relative alla denuncia  e chiusura infortunio, sono visionabili e scaricabili dal sito federale: www.federugby.it/assicurazione

Per la tabella si riporta integralmente a quanto pubblicato sul sito federale www.federugby.it/assicurazione.