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COMUNICATO GIUDICE SPORTIVO – LUIGI FERRARO

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Roma – Il Giudice Sportivo della FIR, visti gli artt. 26, comma 1, lett. K), 26/2 lett. a) (colpo al volto) e b) (manifesta vulnerabilità della persona offesa), nonché art. 72, comma 3, in relazione all’art. 77, comma 1, lett. b), art. 90 punti 3 e 4 del Regolamento di Giustizia e Delibera Federale 99/2012 ha accolto il reclamo proposto dalla Società Rugby Viadana in relazione all’incontro Rugby Viadana v Cammi Calvisano del 23 dicembre 2012 ed inflitto al giocatore del Cammi Calvisano Luigi Ferraro la squalifica di mesi cinque, aggravata di ulteriori due mesi per la presenza delle due circostanze aggravanti di cui all’art. 26, comma 2, lett. a) e b), RdG, per un totale di complessivi sette mesi di qualifica (dal 10 Gennaio 2013 al 9 Agosto 2013 compresi).

La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento ai sensi della Delibera Federale n. 99/2012 valida per tutte le stagioni sportive e ai sensi dell’art. 90 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia.

Il dispositivo completo del Giudice Sportivo è consultabile al link sottostante.